Con "protezione civile" si intendono tutte le strutture e le attivitā messe in campo dallo Stato per tutelare l'integritā della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamitā naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
Con la legge del 24 febbraio 1992, n.225 l'Italia ha organizzato la protezione civile come "Servizio nazionale", coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto, come dice il primo articolo della legge, dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle attivitā di protezione civile, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione civile.